Glossario

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Si tratta in particolare di strategie d’innovazione concepite a livello regionale
ma valutate e messe a sistema a livello nazionale

Sistema di gestione e controllo
Sistema finalizzato ad assicurare la sana gestione finanziaria dei Programmi Operativi, attraverso la precisa individuazione e ripartizione delle competenze tra i diversi soggetti coinvolti nell’attuazione degli interventi e attraverso l’applicazione di un modello organizzativo di base al quale tutti gli Stati membri devono adeguarsi. Nel documento di descrizione del sistema, sono precisate le procedure per la gestione, per la certificazione e per il controllo delle operazioni del Programma. Tale documento costituisce la principale informativa necessaria all’espletamento della valutazione di conformità dei sistemi di gestione e controllo da effettuarsi al più tardi entro un anno dall’adozione del Programma Operativo e comunque prima della presentazione della prima domanda di pagamento. I nuovi principi generali dei sistemi di gestione e controllo di ciascun Programma Operativo sono indicati all’art. 58 del Regolamento 1083/2006. Esso, unitamente al Regolamento (CE) 1828/2006 identifica il nuovo quadro normativo applicabile ai sistemi di gestione e controllo, definendo un nuovo assetto organizzativo e un rafforzamento di essi.

Sito dell’Unione europea – Glossario http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/norms_hierarchy_it.htm"

Sito dell’Unione europea – Glossario: http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/norms_hierarchy_it.htm"

Sito web della Commissione: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020"

Sito web della Commissione: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/visibitily_it.pdf"

Sono oggetto di una specifica strategia di intervento nell’ambito della programmazione 2014-2020 volta a creare occupazione
realizzare inclusione e a ridurre i costi dell’abbandono del territorio attraverso il miglioramento dell’offerta di servizi essenziali e progetti di sviluppo locale. Sono individuate e classificate in base ad una mappatura nazionale

Spese ammissibili
L’art. 56, comma 4 del Reg. 1083/2006 stabilisce che le norme in materia di ammissibilità delle spese sono definite a livello nazionale, sulla base del disposto combinato dei Regolamenti comunitari relativi ai singoli Fondi Strutturali e al Regolamento di attuazione si possono individuare i vincoli nell’ambito dei quali i singoli Stati membri possono definire le regole di ammissibilità delle spese. Tali vincoli consentono di valutare l’ammissibilità di una spesa sulla base di tre elementi:

Strategia del bacino marittimo (Programmazione 2014-2020)
La strategia del bacino marittimo è un “quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell’Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo”. Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) costituisce il principale strumento finanziario dell’UE per il perseguimento degli obiettivi delineati in tale strategia.

Strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020 (Programmazione 2014-2020)
“La strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” sintetizza “gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l’azione degli Stati membri e dell’Unione”. Nell’ambito di UE 2020 la Commissione ha proposto per il 2020 cinque obiettivi misurabili dell’Unione, che guideranno il processo di cambiamento e che sono stati tradotti in obiettivi nazionali, che riguardano: l’occupazione, la ricerca e l’innovazione, il cambiamento climatico e l’energia, l’istruzione e la lotta contro la povertà; in attuazionedi tale strategia gli Stati membri presentano annualmente alla CE un Programma Nazionale di Riformache rileva i progressi realizzati e definisce gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità.

Strategia di comunicazione (Programmazione 2014-2020)
La strategia di comunicazione rappresenta il documento in cui sono specificati l’approccio e le risorse di bilancio delle attività di comunicazione di un determinato Programma; al pari del piano di comunicazione -previsto per il ciclo 2007-2013- copre l’intero settennio ma deve essere oggetto di aggiornamenti annuali. Essa è redatta dall’autorità di gestione e deve essere presentata al Comitato di Sorveglianza per l’approvazione entro sei mesi dall’adozione del Programma.

Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (Programmazione 2014-2020)
La strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo è “un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che contribuisce alla realizzazione della strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale”. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) è uno strumento per coinvolgere i cittadini a livello locale nello sviluppo di risposte alle sfide sociali, ambientali ed economiche; esso è sostenuto dal FEASR, denominato sviluppo locale LEADER, può essere sostenuto dal FESR, dal FSE o dal FEAMP.

Strategia macroregionale (Programmazione 2014-2020)
La strategia macroregionale è “un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto tra gli altri dai fondi SIE, per affrontare sfide comuni riguardanti un’area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai Paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale”.

Strategie di specializzazione intelligente – smart specialisation strategy (Programmazione 2014-2020)
Sono “le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e agli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi; una “strategia di specializzazione intelligente” può assumere la forma di un quadro politico strategico per la ricerca e l’innovazione (R&I) nazionale o regionale o esservi inclusa”.

Strumenti finanziari (Programmazione 2014-2020)
“Misure di sostegno finanziario […] per conseguire uno o più obiettivi connessi ai fondi SIE. Tali strumenti possono assumere la forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, e possono, se del caso, essere associati a sovvenzioni.”

Strumento di assistenza preadesione (IPA)
Lo Strumento di assistenza preadesione (IPA) è stato creato dall’UE per fornire assistenza ai paesi candidati o potenziali candidati all’adesione. L’IPA esiste dal 2007 e sostituisce una serie di programmi preadesione precedenti quali PHARE, ISPA, Sapard, CARDS e lo strumento finanziario per la Turchia. Nel periodo 2014-2020, attraverso l’IPA saranno messi a disposizione oltre 11 miliardi di EUR, destinati a cinque settori politici: • sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale • sviluppo socioeconomico e regionale • sviluppo delle risorse umane • agricoltura e sviluppo rurale • cooperazione regionale e territoriale Sia i paesi candidati (Turchia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia) che i potenziali candidati (Albania, Bosnia-Erzegovina e Kosovo, ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell’ONU) possono richiedere finanziamenti attraverso l’IPA. L’assistenza IPA è fornita attraverso programmi pluriennali e richiede l’elaborazione di documenti di strategia nazionale, ovvero di piani strategici per ciascun beneficiario. Questo programma consentirà di preparare i paesi candidati a gestire i fondi europei che riceveranno dopo aver aderito all’UE, compresi gli aiuti erogati dalla politica regionale per il ciclo 2014-2020.

Strumento europeo di vicinato (ENI)
La Politica europea di vicinato (PEV) mira a sostenere i processi di riforma in ambito politico, economico e sociale nei seguenti paesi del vicinato dell’Unione: Algeria, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Libano, Libia, Moldavia, Marocco, Siria, Tunisia e Ucraina. La PEV intende consolidare la prosperità, la stabilità, la sicurezza, l’economia di mercato e la crescita sostenibile attraverso un dialogo costante con ciascun paese partner. I paesi partner concordano con l’UE un piano d’azione PEV, mostrando il proprio impegno a favore di democrazia, diritti umani, stato di diritto, buona governance, principi dell’economia di mercato e sviluppo sostenibile. I piani d’azione che definiscono le priorità di breve e medio termine per ciascun paese partner rappresentano uno degli strumenti chiave di questa politica. Nonostante i piani d’azione siano elaborati ad hoc per ciascun paese di vicinato, si riferiscono in linea generale a una serie di attività comuni che spaziano dal dialogo politico alle questioni relative al commercio e alla cooperazione sociale ed economica. Durante il periodo 2014-2020, la Politica europea di vicinato sarà finanziata attraverso lo Strumento europeo di vicinato (ENI), che andrà a sostituire lo Strumento europeo di vicinato e partenariato (SEVP), esistente fin dal 2007. In linea con la rinnovata Politica di vicinato avviata nel 2011, il sostegno dell’ENI sarà destinato principalmente: • a promuovere i diritti umani e lo stato di diritto; stabilire una democrazia radicata e sostenibile e sviluppare una vigorosa società civile; • alla crescita inclusiva e sostenibile, allo sviluppo economico, sociale e territoriale, nonché alla progressiva integrazione nel mercato interno dell’UE; • alla mobilità e ai contatti interpersonali, compresi gli scambi per studenti e la società civile; • all’integrazione regionale, compresa la cooperazione transfrontaliera.

Sussidiarietà
Il principio di sussidiarietà garantisce che le decisioni prese siano quanto più vicine possibile alle esigenze dei cittadini. Ad eccezione dei casi in cui l’UE ha competenza esclusiva, non si dovrebbero prendere azioni a livello europeo, a meno che queste ultime siano più efficaci di quelle prese a livello nazionale, regionale o locale. La sussidiarietà è strettamente correlata ai principi di proporzionalità e necessità e prevede che qualsiasi azione intrapresa dall’Unione debba limitarsi a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi del Trattato. La sussidiarietà è stata introdotta per la prima volta dal Trattato sull’Unione europea (art. 5) nel 1992. Il Trattato di Amsterdam (1997) ampliò il principio disponendo, ad esempio, che venisse valutato l’impatto delle proposte di legge rispetto alla sussidiarietà. Il Trattato di Lisbona consolida ulteriormente il principio, apportando alcune modifiche: maggiore consultazione con i livelli locali e regionali durante l’elaborazione di nuove proposte di legge; maggiore comunicazione con i parlamenti nazionali nelle diverse fasi del processo legislativo.

Sviluppo sostenibile (Programmazione 2014-2020)
Lo sviluppo sostenibile è un principio volto a conciliare lo sviluppo economico con la salvaguardia degli equilibri ambientali. L’integrazione delle questioni ambientali nella definizione e nell’attuazione delle altre politiche europee (energia, ricerca, industria, agricoltura, ecc.) risulta fondamentale per perseguire l’obiettivo dello sviluppo. Il trattato di Lisbona ha infatti inserito lo sviluppo sostenibile fra gli obiettivi dell’Unione europea (articolo 3, paragrafo 3 del Trattato sull’Unione europea).